IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo
per  l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti e degli
esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;
    Sentiti  i  Consigli  nazionali  dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, in
data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005;
    Ritenuto   di   accogliere   le   osservazioni   formulate  dalle
Commissioni  parlamentari,  ad  eccezione di quelle aventi ad oggetto
questioni  meramente  formali  o non conformi con i principi espressi
dalla legge di delegazione;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
    Sulla  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:



                               Art. 1.
                      Oggetto della professione

   1.  Agli  iscritti  nell'Albo  dei  dottori commercialisti e degli
esperti  contabili,  di  seguito  denominato  "Albo", e' riconosciuta
competenza  specifica  in  economia  aziendale e diritto d'impresa e,
comunque,   nelle   materie   economiche,   finanziarie.  tributarie,
societarie ed amministrative.
   2.  In  particolare, formano oggetto della professione le seguenti
attivita':
      a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni
e di singoli beni;
      b) le perizie e le consulenze tecniche;
      c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
      d)  la  verificazione  ed  ogni  altra  indagine in merito alla
attendibilita'  di  bilanci,  di  conti, di scritture e di ogni altro
documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
      e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
      f)  le  funzioni  di  sindaco  e  di  revisore  nelle  societa'
commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
   3.  Ai  soli  iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e'
riconosciuta  competenza  tecnica  per  l'espletamento delle seguenti
attivita':
      a)  la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in
merito  ai  bilanci  di  imprese  ed  enti,  pubblici  e privati, non
soggetti  al  controllo  legale dei conti, ove prevista dalla legge o
richiesta  dall'autorita'  giudiziaria,  amministrativa o da privati,
anche  ai  fini  dell'accesso  e  del  riconoscimento di contributi o
finanziamenti  pubblici,  anche  comunitari,  nonche' l'asseverazione
della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
      b) le valutazioni di azienda;
      c)  l'assistenza  e la rappresentanza davanti agli organi della
giurisdizione  tributaria  di  cui al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545;
      d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario
liquidatore    nelle    procedure    concorsuali,    giudiziarie    e
amministrative,  e  nelle procedure di amministrazione straordinaria,
nonche'  l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di
liquidatore nelle procedure giudiziali;
      e)  le  funzioni  di  sindaco  e  quelle di componente di altri
organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di
amministratore,  qualora  il requisito richiesto sia l'indipendenza o
l'iscrizione in albi professionali;
      f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei
casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;
      g)  la  predisposizione  e  diffusione  di  studi e ricerche di
analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che
contengono  previsioni  sull'andamento  futuro e che esplicitamente o
implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
      h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita'
giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del
patrimonio alla realizzazione dello scopo;
      i)  il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed
immobili,  nonche'  la  formazione  del progetto di distribuzione, su
delega   del   giudice   dell'esecuzione,   secondo  quanto  previsto
dall'articolo  2,  comma  3,  lettera  e), del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,  n.  80,  e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2,
comma 3-quater, del medesimo decreto;
      l)  l'attivita'  di  consulenza  nella programmazione economica
negli enti locali;
      m)   l'attivita'  di  valutazione  tecnica  dell'iniziativa  di
impresa  e  di  asseverazione  dei  business  plan  per  l'accesso  a
finanziamenti pubblici;
      n)   il   monitoraggio   ed  il  tutoraggio  dell'utilizzo  dei
finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
      o)   la   redazione   e   la  asseverazione  delle  informative
ambientali,  sociali  e  di sostenibilita' delle imprese e degli enti
pubblici e privati;
      p)  la  certificazione  degli  investimenti  ambientali ai fini
delle agevolazioni previste dalle normative vigenti:
      q)  le  attivita'  previste  per  gli  iscritti nella Sezione B
Esperti contabili dell'Albo.
   4.  Agli  iscritti  nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo e'
riconosciuta  competenza  tecnica  per  l'espletamento delle seguenti
attivita' :
      a)  tenuta  e  redazione  dei  libri  contabili,  fiscali e del
lavoro,   controllo   della  documentazione  contabile,  revisione  e
certificazione   contabile   di   associazioni,   persone  fisiche  o
giuridiche diverse dalle societa' di capitali;
      b)   elaborazione   e   predisposizione   delle   dichiarazioni
tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
      c)  rilascio  dei  visti  di conformita', asseverazione ai fini
degli   studi   di   settore  e  certificazione  tributaria,  nonche'
esecuzione  di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi
fiscali;
      d)  la funzione di revisione o di componente di altri organi di
controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile
ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
      e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di
cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed
enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province,
Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
      f)  il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati
di  atti  e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma
digitale,  ai  sensi  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e del testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;
   5.  L'elencazione  di  cui  al  presente  articolo  non pregiudica
l'esercizio   di  ogni  altra  attivita'  professionale  dei  dottori
commercialisti  e  degli  esperti  contabili ad essi attribuiti dalla
legge  o  da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente
attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 2, 3 e 6 della
          legge  24 febbraio  2005,  n.  34  (Delega  al  Governo per
          l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e
          degli esperti contabili):
              "Art.  2.  -  1.  All'unificazione di cui all'art. 1 si
          provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
          pubblica,  con  decreto  legislativo  da adottare entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          su  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con
          il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,   sentiti   i   Consigli   nazionali  dei  dottori
          commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione dei
          pareri  da  parte delle commissioni parlamentari competenti
          per  materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
          che   sono   resi   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  del  medesimo  schema  di decreto. Decorso il
          termine  senza che le commissioni abbiano espresso i pareri
          di  rispettiva  competenza,  il  decreto  legislativo  puo'
          essere comunque emanato.".
              "Art.  3.  -  1.  Con  il  decreto  legislativo  di cui
          all'art. 2 sono definiti:
                a) le  modalita'  per  la  costituzione del Consiglio
          nazionale   e   dei   consigli   locali  del  nuovo  Ordine
          professionale  e la relativa composizione, nel rispetto dei
          principi    di   proporzionalita'   e   rappresentativita',
          assicurando   comunque   alla   componente   della  sezione
          riservata  ai laureati specialistici, alla fine del periodo
          transitorio  di  cui  alla  lettera h), un numero minimo di
          rappresentanti  non  inferiore  alla  meta'  e l'elettorato
          passivo per la nomina del presidente;
                b) le  classi  di  laurea  e di laurea specialistica,
          nonche'  i  titoli  regolati dall'ordinamento previgente ai
          decreti  emanati  in  applicazione  dell'art. 17, comma 95,
          della   legge   15 maggio   1997,   n.  127,  e  successive
          modificazioni,  che  costituiscono  requisiti di ammissione
          all'esame  di Stato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge
          10 giugno  2002,  n.  107,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;
                c) l'istituzione    di    due    sezioni   dell'Albo,
          rispettivamente  riservate  ai possessori dei titoli di cui
          alla lettera b);
                d) l'ambito delle attivita' oggetto della professione
          ai  sensi  e  per  gli effetti delle disposizioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
          1067,   e   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          27 ottobre  1953,  n.  1068,  e  delle  altre  disposizioni
          vigenti,  con  attribuzione  specifica  di  attivita'  agli
          iscritti  nella sezione riservata ai laureati specialistici
          e   agli   iscritti   nell'altra   sezione.  E'  consentita
          l'attribuzione  di  nuove  competenze  agli  iscritti nella
          sezione    dell'Albo    unico    riservata    ai   laureati
          specialistici, che presentino profili di interesse pubblico
          generale,  nel  rispetto  del  principio  della liberta' di
          concorrenza   e  fatte  salve  le  prerogative  attualmente
          attribuite  dalla  legge a professionisti iscritti ad altri
          albi.  Sono  fatte  salve, altresi', le attivita' di natura
          privatistica  gia'  consentite  dalla legge agli iscritti a
          registri,  ruoli  ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica
          amministrazione;
                e) le  prove  degli  esami  di Stato per l'iscrizione
          alle  sezioni  dell'Albo,  tenuto  conto di quanto disposto
          alla  lettera  d),  con  previsione  della  possibilita' di
          svolgimento   del  tirocinio  durante  il  corso  di  studi
          specialistici  ed  esenzione  da  una  delle  prove scritte
          dell'esame  di Stato all'esito di un corso realizzato sulla
          base di convenzioni tra universita' e ordini locali;
                f) le     norme    transitorie    che    disciplinano
          l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati
          specialistici  degli attuali iscritti agli Albi dei dottori
          commercialisti  e  dei  ragionieri  e  periti  commerciali,
          questi  ultimi  con  il titolo professionale di "ragioniere
          commercialista",  con  specifica  distinta indicazione, per
          ciascuno,  dell'anzianita'  di  iscrizione,  del  titolo di
          studio,  del  titolo professionale e dell'ordine o collegio
          di provenienza;
                g) la protezione dei titoli professionali di "dottore
          commercialista",   di   "ragioniere  commercialista"  e  di
          "esperto  contabile",  nonche'  del  termine  abbreviato di
          "commercialista",   utilizzabile  soltanto  dagli  iscritti
          nella   sezione   del  nuovo  Albo  riservata  ai  laureati
          specialistici;
                h) le  norme  transitorie  che  garantiscono,  per la
          durata  di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento
          degli  attuali  organismi  dirigenti  di cui all'art. 6, le
          maggioranze  e  le presidenze dei nuovi organi, nazionali e
          locali,  ai  dottori  commercialisti e le vicepresidenze ai
          ragionieri;
                i) le norme transitorie che definiscono le modalita',
          le  procedure  e  i  termini  per  la confluenza degli enti
          nazionali  e  locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi
          enti  del  nuovo  Ordine dei dottori commercialisti e degli
          esperti contabili, definendo altresi' l'ambito territoriale
          degli  ordini  locali  e le procedure per la prima elezione
          dei relativi organismi direttivi.".
              "Art.  6.  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di cui
          all'art.  2,  il  Governo disciplina la durata dei Consigli
          nazionali  e locali degli Ordini dei dottori commercialisti
          e  dei  ragionieri e periti commerciali in carica alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo i
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  la  proroga degli organi in carica fino
          al  31 dicembre  del  secondo  anno  successivo a quello di
          entrata in vigore della presente legge;
                b) prevedere   la  facolta'  per  i  consigli  locali
          prorogati  di  indire nuove elezioni alla naturale scadenza
          del  loro  mandato,  fermo  restando  che  gli organi cosi'
          eletti  decadranno  comunque  alla data di cui alla lettera
          a).".
          Note all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 reca:
          "Ordinamento   degli   organi   speciali  di  giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in  attuazione  della delega al Governo contenuta nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:
              "Art.  2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
          sospetto  che  gli  amministratori,  in violazione dei loro
          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
          che  possono  arrecare  danno  alla societa' o a una o piu'
          societa'  controllate,  i  soci che rappresentano il decimo
          del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
          mercato  del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
          sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
          notificato  anche  alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
          percentuali minori di partecipazione.
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione   della  societa'  a  spese  dei  soci
          richiedenti,  subordinandola, se del caso, alla prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
              Il  tribunale  non ordina l'ispezione e sospende per un
          periodo   determinato   il   procedimento   se  l'assemblea
          sostituisce  gli amministratori e i sindaci con soggetti di
          adeguata  professionalita',  che  si attivano senza indugio
          per  accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in caso
          positivo,  per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale sugli
          accertamenti e le attivita' compiute.
              Se  le  violazioni  denunziate sussistono ovvero se gli
          accertamenti  e  le  attivita'  compiute ai sensi del terzo
          comma  risultano  insufficienti  alla loro eliminazione, il
          tribunale   puo'   disporre   gli  opportuni  provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori  ed eventualmente anche i sindaci e nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata.
              L'amministratore  giudiziario puo' proporre l'azione di
          responsabilita'  contro  gli amministratori e i sindaci. Si
          applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
              Prima  della scadenza del suo incarico l'amministratore
          giudiziario  rende  conto  al tribunale che lo ha nominato;
          convoca  e  presiede  l'assemblea  per  la nomina dei nuovi
          amministratori  e  sindaci  o per proporre, se del caso, la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale.
              I  provvedimenti  previsti  da  questo articolo possono
          essere  adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso  al  mercato  del capitale di rischio, del pubblico
          ministero;  in  questi casi le spese per l'ispezione sono a
          carico della societa'.".
              -  Si riporta il testo dei commi 3 e 3-quater dell'art.
          2  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni
          urgenti  nell'ambito  del  Piano  di azione per lo sviluppo
          economico,   sociale   e   territoriale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
              "Art. 2 (Disposizioni in materia fallimentare, civile e
          processuale   civile   nonche'   in   materia   di   libere
          professioni,  di  cartolarizzazione  dei crediti e relative
          alla CONSOB). - 1 - 2-bis. (Omissis).
              3.  Al  codice  di  procedura civile, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  133  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
          comma:
              "L'avviso   di   cui   al  secondo  comma  puo'  essere
          effettuato  a  mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
          nel   rispetto   della   normativa,   anche  regolamentare,
          concernente   la   sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
          ricezione  dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal
          fine  il difensore indica nel primo scritto difensivo utile
          il  numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
          cui dichiara di voler ricevere l'avviso.";
                b) all'art.  134  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
          comma:
              "L'avviso   di   cui   al  secondo  comma  puo'  essere
          effettuato  a  mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
          nel   rispetto   della   normativa,   anche  regolamentare,
          concernente   la   sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
          ricezione  dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal
          fine  il difensore indica nel primo scritto difensivo utile
          il  numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
          cui dichiara di voler ricevere l'avviso.";
                b-bis)   all'art.   164,  ultimo  comma,  la  parola:
          "ultimo" e' sostituita dalla seguente: "secondo";
                b-ter)  all'art.  167, secondo comma, dopo le parole:
          "le  eventuali  domande  riconvenzionali"  sono inserite le
          seguenti:  "e  le eccezioni processuali e di merito che non
          siano rilevabili d'ufficio";
                c) all'art.  176,  secondo  comma,  sono aggiunte, in
          fine,  le seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo
          di  posta  elettronica  nel rispetto della normativa, anche
          regolamentare,    concernente    la    sottoscrizione,   la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici e
          teletrasmessi.  Al  tal  fine il difensore indica nel primo
          scritto  difensivo  utile il numero di fax o l'indirizzo di
          posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
          comunicazione.";
                c-bis) l'art. 180 e' sostituito dal seguente:
              "Art.  180  (Forma  di  trattazione).  - La trattazione
          della  causa  e'  orale.  Della  trattazione della causa si
          redige processo verbale";
                c-ter)  gli  articoli 183  e  184 sono sostituiti dai
          seguenti:
              "Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione
          della   causa).   -   All'udienza   fissata  per  la  prima
          comparizione  delle  parti  e  la  trattazione  il  giudice
          istruttore    verifica   d'ufficio   la   regolarita'   del
          contraddittorio    e,    quando    occorre,   pronuncia   i
          provvedimenti   previsti   dall'art.  102,  secondo  comma,
          dall'art.  164,  secondo,  terzo  e quinto comma, dall'art.
          167,  secondo e terzo comma, dall'art. 182 e dall'art. 291,
          primo comma.
              Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma,
          il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
              Il  giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta,
          fissa  l'udienza per la comparizione personale delle parti,
          al   fine   di   interrogarle   liberamente.   La   mancata
          comparizione    senza   giustificato   motivo   costituisce
          comportamento   valutabile   ai  sensi  del  secondo  comma
          dell'art.   116.   Quando   e'   disposta  la  comparizione
          personale,  le  parti hanno facolta' di farsi rappresentare
          da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere
          a  conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
          conferita   con   atto   pubblico   o   scrittura   privata
          autenticata,  e deve attribuire al procuratore il potere di
          conciliare   o   transigere  la  controversia.  La  mancata
          conoscenza,  senza  gravi ragioni, dei fatti della causa da
          parte  del  procuratore  e' valutabile ai sensi del secondo
          comma dell'art. 116.
              Nell'udienza    di   trattazione   ovvero   in   quella
          eventualmente  fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
          richiede  alle  parti,  sulla  base  dei  fatti allegati, i
          chiarimenti  necessari  e  indica  le  questioni rilevabili
          d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
              Nella  stessa udienza l'attore puo' proporre le domande
          e   le   eccezioni   che  sono  conseguenza  della  domanda
          riconvenzionale  o  delle eccezioni proposte dal convenuto.
          Puo'  altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
          terzo  ai  sensi  degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
          l'esigenza  e'  sorta  dalle difese del convenuto. Le parti
          possono  precisare  e modificare le domande, le eccezioni e
          le conclusioni gia' formulate.
              Se  richiesto, il giudice concede alle parti un termine
          perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di
          memorie   contenenti  precisazioni  o  modificazioni  delle
          domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte,
          e  per  produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova,
          nonche'  un  successivo  termine perentorio non superiore a
          trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove
          o  modificate  dall'altra  parte, per proporre le eccezioni
          che  sono  conseguenza  delle  domande  e  delle  eccezioni
          medesime,  e  per  l'indicazione  di prova contraria. Salva
          l'applicazione  dell'art.  187,  il  giudice  si riserva di
          provvedere   sulle   richieste  istruttorie  con  ordinanza
          pronunziata   fuori   dell'udienza  entro  un  termine  non
          superiore  a  trenta  giorni,  fissando  l'udienza  di  cui
          all'art.  184  per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti
          ammissibili e rilevanti.
              L'ordinanza  di cui al sesto comma e' comunicata a cura
          del  cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito,
          anche  a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero
          sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di
          posta  elettronica,  nel  rispetto  della  normativa, anche
          regolamentare,   concernente   la   sottoscrizione   e   la
          trasmissione  dei  documenti informatici e teletrasmessi. A
          tal  fine  il  difensore indica nel primo scritto difensivo
          utile  il  numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
          presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
              "Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). -
          Nell'udienza  fissata  con  l'ordinanza  prevista dal sesto
          comma   dell'art.   183,   il  giudice  istruttore  procede
          all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
              Nel  caso  in  cui  vengano disposti d'ufficio mezzi di
          prova,  ciascuna  parte  puo'  dedurre,  entro  un  termine
          perentorio  assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al
          comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari
          in relazione ai primi";
                d) all'art.  250,  sono aggiunti, in fine, i seguenti
          commi:  "L'intimazione  al  testimone  ammesso su richiesta
          delle  parti  private  a  comparire  in udienza puo' essere
          effettuata   dal  difensore  attraverso  l'invio  di  copia
          dell'atto  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento  o  a  mezzo di telefax o posta elettronica nel
          rispetto  della normativa, anche regolamentare, concernente
          la  sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione dei
          documenti informatici e teletrasmessi.
              Il  difensore  che  ha spedito l'atto da notificare con
          lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice
          copia   dell'atto   inviato,  attestandone  la  conformita'
          all'originale, e l'avviso di ricevimento.";
                e) al   libro   III   sono   apportate   le  seguenti
          modificazioni:
                1) l'art. 474 e' sostituito dal seguente:
              "Art.  474  (Titolo  esecutivo). - L'esecuzione forzata
          non  puo'  avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo
          per un diritto certo, liquido ed esigibile.
              Sono titoli esecutivi:
                1)  le  sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
          quali   la   legge   attribuisce   espressamente  efficacia
          esecutiva;
                2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e
          gli  atti  ai  quali  la legge attribuisce espressamente la
          stessa efficacia;
                3)  gli  atti  ricevuti da notaio o da altro pubblico
          ufficiale   autorizzato  dalla  legge  a  riceverli,  o  le
          scritture    private    autenticate,   relativamente   alle
          obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
              L'esecuzione  forzata  per consegna o rilascio non puo'
          aver  luogo  che  in  virtu' dei titoli esecutivi di cui ai
          numeri 1) e 3) del secondo comma";
                2)  all'art.  476,  quarto  comma,  le  parole:  "non
          superiore  a  5  euro"  sono sostituite dalle seguenti: "da
          euro 1.000 a 5.000";
                3)  all'art. 479, secondo comma, le parole da: "ma se
          esso" fino a: "a norma dell'art. 170" sono soppresse;
                4)   all'art.   490   sono   apportate   le  seguenti
          modificazioni:
                4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "In
          caso  di  espropriazione  di beni mobili registrati, per un
          valore  superiore  a  25.000  euro,  e di beni immobili, lo
          stesso   avviso,  unitamente  a  copia  dell'ordinanza  del
          giudice  e  della  relazione  di  stima  redatta  ai  sensi
          dell'art.  173-bis  delle  disposizioni  di  attuazione del
          presente  codice,  e'  altresi'  inserito  in appositi siti
          internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
          la presentazione delle offerte o della data dell'incanto";
                4.2)  nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito"
          sono  inserite  le  seguenti: "almeno quarantacinque giorni
          prima  del  termine  per  la  presentazione delle offerte o
          della data dell'incanto";
                5) l'art. 492 e' sostituito dal seguente:
              "Art.  492  (Forma  del pignoramento). - Salve le forme
          particolari  previste  nei  capi  seguenti, il pignoramento
          consiste  in  un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa
          al  debitore  di  astenersi  da  qualunque  atto  diretto a
          sottrarre  alla garanzia del credito esattamente indicato i
          beni  che  si assoggettano all'espropriazione e i frutti di
          essi.
              Il   pignoramento   deve  altresi'  contenere  l'invito
          rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
          giudice  dell'esecuzione  la  dichiarazione  di residenza o
          l'elezione  di  domicilio  nel  comune  in  cui  ha sede il
          giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che,
          in  mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui
          dirette  saranno  effettuate  presso  la  cancelleria dello
          stesso giudice.
              L'ufficiale  giudiziario,  quando  constata  che i beni
          assoggettati  a  pignoramento appaiono insufficienti per la
          soddisfazione  del creditore procedente, invita il debitore
          ad  indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui
          si trovano.
              Della  dichiarazione  del  debitore e' redatto processo
          verbale  che  lo  stesso sottoscrive. Se sono indicati beni
          dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono
          considerati  pignorati  anche  agli  effetti dell'art. 388,
          terzo comma, del codice penale.
              Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
          compendio   pignorato   sia   divenuto   insufficiente,  il
          creditore    procedente   puo'   richiedere   all'ufficiale
          giudiziario  di  procedere ai sensi dei precedenti commi e,
          successivamente,  esercitare  la  facolta'  di cui all'art.
          499, terzo comma.
              In  ogni  caso  l'ufficiale  giudiziario, ai fini della
          ricerca  delle  cose  da sottoporre ad esecuzione, puo', su
          richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice
          dell'esecuzione,  rivolgere  richiesta  ai soggetti gestori
          dell'anagrafe  tributaria e di altre banche dati pubbliche.
          La  richiesta,  anche  riguardante  piu'  soggetti  nei cui
          confronti   procedere   a   pignoramento,   deve   indicare
          distintamente  le complete generalita' di ciascuno, nonche'
          quelle   dei   creditori   istanti   e   gli   estremi  dei
          provvedimenti di autorizzazione.
              L'ufficiale   giudiziario   ha   altresi'  facolta'  di
          richiedere  l'assistenza  della  forza pubblica, ove da lui
          ritenuto necessario.
              Quando  la  legge  richiede che l'ufficiale giudiziario
          nel   compiere   il  pignoramento  sia  munito  del  titolo
          esecutivo,  il  presidente  del  tribunale  competente  per
          l'esecuzione  puo'  concedere al creditore l'autorizzazione
          prevista nell'art. 488, secondo comma";
                6)   all'art.   495   sono   apportate   le  seguenti
          modificazioni:
                6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento
          anteriore  alla  vendita"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma
          degli articoli 530, 552 e 569";
                6.2)  al  quarto  comma,  le parole: "nove mesi" sono
          sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
                7)   all'art.   499   sono   apportate   le  seguenti
          modificazioni:
                7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
              "Possono  intervenire  nell'esecuzione  i creditori che
          nei  confronti  del  debitore  hanno  un credito fondato su
          titolo  esecutivo,  nonche' i creditori che, al momento del
          pignoramento,   avevano  eseguito  un  sequestro  sui  beni
          pignorati   ovvero   avevano   un   diritto  di  prelazione
          risultante da pubblici registri o un diritto di pegno";
                7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
              "Ai       creditori      chirografari,      intervenuti
          tempestivamente,  il  creditore  pignorante  ha facolta' di
          indicare,  con  atto  notificato  o all'udienza fissata per
          l'autorizzazione   della   vendita  o  per  l'assegnazione,
          l'esistenza   di   altri   beni   del   debitore  utilmente
          pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se
          sono   forniti   di  titolo  esecutivo  o,  altrimenti,  ad
          anticipare  le  spese  necessarie  per  l'estensione.  Se i
          creditori  intervenuti,  senza giusto motivo, non estendono
          il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo
          entro  il termine di trenta giorni, il creditore pignorante
          ha   diritto   di   essere   loro   preferito  in  sede  di
          distribuzione";
                8)   all'art.  510,  secondo  comma,  sono  aggiunte,
          infine, le parole: "e previo accantonamento delle somme che
          spetterebbero  ai  creditori  sequestratari,  pignoratizi e
          ipotecari privi di titolo esecutivo";
                9) l'art. 512 e' sostituito dal seguente:
              "Art.  512  (Risoluzione  delle controversie). - Se, in
          sede  di  distribuzione, sorge controversia tra i creditori
          concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
          all'espropriazione,  circa  la sussistenza o l'ammontare di
          uno  o  piu'  crediti  o circa la sussistenza di diritti di
          prelazione,  il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e
          compiuti  i necessari accertamenti, provvede con ordinanza,
          impugnabile  nelle forme e nei termini di cui all'art. 617,
          secondo comma.
              Il  giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo
          comma,  sospendere,  in  tutto o in parte, la distribuzione
          della somma ricavata";
                10)   all'art.   524,   secondo   comma,  le  parole:
          "nell'art.  525,  secondo  comma"  e  le parole: "nel terzo
          comma  dell'art.  525"  sono  sostituite,  rispettivamente,
          dalle  seguenti:  "nell'art.  525,  primo  comma"  e:  "nel
          secondo comma dell'art. 525";
                11)   all'art.   525   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                11.1) il primo comma e' abrogato;
                11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
              "Qualora  il  valore  dei beni pignorati, determinato a
          norma  dell'art.  518, non superi 20.000 euro, l'intervento
          di  cui  al  comma  precedente deve aver luogo non oltre la
          data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529";
                12)  all'art.  526,  le  parole: "a norma del secondo
          comma  e  del  terzo  comma  dell'articolo precedente" sono
          sostituite dalle seguenti: "a norma dell'art. 525";
                13) l'art. 527 e' abrogato;
                14)  all'art.  528,  il primo comma e' sostituito dal
          seguente:   "I   creditori  chirografari  che  intervengono
          successivamente  ai  termini  di cui all'art. 525, ma prima
          del   provvedimento   di   distribuzione,  concorrono  alla
          distribuzione   della   parte   della  somma  ricavata  che
          sopravanza   dopo   soddisfatti  i  diritti  del  creditore
          pignorante,   dei   creditori   privilegiati  e  di  quelli
          intervenuti in precedenza";
                15)  all'art.  530,  quinto  comma, le parole: "terzo
          comma",  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
          "secondo comma";
                16)  all'art.  532,  il primo e il secondo comma sono
          sostituiti  dai  seguenti: "Il giudice dell'esecuzione puo'
          disporre  la  vendita  senza incanto dei beni pignorati. Le
          cose  pignorate devono essere affidate all'istituto vendite
          giudiziarie,  ovvero,  con provvedimento motivato, ad altro
          soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche'
          proceda alla vendita in qualita' di commissionario.
              Nello  stesso  provvedimento  di  cui al primo comma il
          giudice,  dopo  avere sentito, se necessario, uno stimatore
          dotato  di  specifica preparazione tecnica e commerciale in
          relazione  alla  peculiarita'  del  bene  stesso,  fissa il
          prezzo  minimo  della  vendita  e l'importo globale fino al
          raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
          puo' imporre al commissionario una cauzione";
                17) l'art. 534-bis e' sostituito dal seguente:
              "Art.  534-bis  (Delega delle operazioni di vendita). -
          Il giudice, con il provvedimento di cui all'art. 530, puo',
          sentiti  gli  interessati,  delegare all'istituto di cui al
          primo  comma  dell'art. 534, ovvero in mancanza a un notaio
          avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato
          o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti
          nei   relativi   elenchi  di  cui  all'art.  179-ter  delle
          disposizioni   di   attuazione   del  presente  codice,  il
          compimento  delle  operazioni di vendita con incanto ovvero
          senza   incanto   di  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
          registri.  La  delega  e gli atti conseguenti sono regolati
          dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  591-bis,  in quanto
          compatibili con le previsioni della presente sezione";
                18)   all'art.   546   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                18.1)  dopo  le parole: "da lui dovute" sono inserite
          le   seguenti:  "e  nei  limiti  dell'importo  del  credito
          precettato aumentato della meta";
                18.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
              "Nel  caso  di pignoramento eseguito presso piu' terzi,
          il  debitore  puo'  chiedere la riduzione proporzionale dei
          singoli  pignoramenti  a  norma  dell'art.  496  ovvero  la
          dichiarazione  di inefficacia di taluno di essi; il giudice
          dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
          non oltre venti giorni dall'istanza";
                19)  all'art.  557, secondo comma, le parole: "cinque
          giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
                20)   all'art.   559   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                20.1)  al  secondo  comma  e'  aggiunto,  infine,  il
          seguente  periodo:  "Il  giudice  provvede  a  nominare una
          persona  diversa  quando  l'immobile  non  sia occupato dal
          debitore";
                20.2)  sono  aggiunti,  infine, i seguenti commi: "Il
          giudice  provvede  alla sostituzione del custode in caso di
          inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
              Il  giudice,  se  custode  dei  beni  pignorati  e'  il
          debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
          ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al
          momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata
          la  vendita o disposta la delega delle relative operazioni,
          che  custode  dei  beni  medesimi sia la persona incaricata
          delle  dette  operazioni o l'istituto di cui al primo comma
          dell'art. 534.
              Qualora  tale  istituto  non  sia  disponibile  o debba
          essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto";
                21)   all'art.   560   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                21.1)   la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "(Modalita'  di  nomina  e  revoca  del custode. Modo della
          custodia)";
              21.2) al primo comma e' anteposto il seguente:
              "I  provvedimenti  di  nomina  e di revoca del custode,
          nonche'  l'autorizzazione  di  cui  al terzo comma o la sua
          revoca,   sono  dati  con  ordinanza  non  impugnabile.  In
          quest'ultimo  caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo
          per  il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito
          l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 485";
                21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
              "Il  giudice,  con  l'ordinanza  di cui al primo comma,
          stabilisce  le modalita' con cui il custode deve adoperarsi
          perche'  gli  interessati  a presentare offerta di acquisto
          esaminino i beni in vendita.
              Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione
          dell'immobile  pignorato  ed  esercita  le  azioni previste
          dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita";
                22) l'art. 563 e' abrogato;
                23) l'art. 564 e' sostituito dal seguente:
              "Art.  564  (Facolta'  dei  creditori intervenuti). - I
          creditori  intervenuti  non  oltre la prima udienza fissata
          per     l'autorizzazione    della    vendita    partecipano
          all'espropriazione  dell'immobile pignorato e, se muniti di
          titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti";
                24)  agli  articoli 561,  secondo comma, 565 e 566 le
          parole:  "nell'art.  563,  secondo  comma," sono sostituite
          dalle seguenti: "nell'art. 564";
                25) l'art. 567 e' sostituito dal seguente:
              "Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di
          cui  all'art.  501,  il  creditore  pignorante e ognuno dei
          creditori  intervenuti  muniti  di titolo esecutivo possono
          chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
              Il  creditore  che richiede la vendita deve provvedere,
          entro  centoventi  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ad
          allegare  allo  stesso l'estratto del catasto e delle mappe
          censuarie,  il certificato di destinazione urbanistica come
          previsto  nella  vigente normativa, di data non anteriore a
          tre  mesi  dal  deposito del ricorso, nonche' i certificati
          delle   iscrizioni  e  trascrizioni  relative  all'immobile
          pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un
          certificato  notarile attestante le risultanze delle visure
          catastali e dei registri immobiliari.
              Il   termine  di  cui  al  secondo  comma  puo'  essere
          prorogato  una  sola  volta  su  istanza  dei  creditori  o
          dell'esecutato,  per  giusti  motivi  e  per una durata non
          superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non
          e' richiesta o non e' concessa, il giudice dell'esecuzione,
          anche  d'ufficio,  dichiara  l'inefficacia del pignoramento
          relativamente  all'immobile  per  il  quale  non  e'  stata
          depositata  la  prescritta documentazione. L'inefficacia e'
          dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con
          l'ordinanza,  dispone  la  cancellazione della trascrizione
          del  pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma. Il
          giudice   dichiara   altresi'   l'estinzione  del  processo
          esecutivo se non vi sono altri beni pignorati";
                26) l'art. 569 e' sostituito dal seguente:
              "Art.  569  (Provvedimento  per  l'autorizzazione della
          vendita).  -  A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il
          giudice  dell'esecuzione,  entro trenta giorni dal deposito
          della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567,
          nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il
          giuramento  e  fissa  l'udienza  per  la comparizione delle
          parti  e  dei  creditori  di cui all'art. 498 che non siano
          intervenuti.  Tra  la  data  del  provvedimento  e  la data
          fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta
          giorni.
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo  e  le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
          pena  di  decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
              Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo  delle  parti  comparse,  il  giudice dispone con
          ordinanza  la  vendita, fissando un termine non inferiore a
          novanta  giorni,  e  non  superiore  a centoventi, entro il
          quale  possono  essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
          dell'art.  571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa,
          al  giorno  successivo alla scadenza del termine, l'udienza
          per  la  deliberazione  sull'offerta  e per la gara tra gli
          offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art.
          576,  per  il  caso  in  cui  non  siano  proposte  offerte
          d'acquisto  entro  il termine stabilito, ovvero per il caso
          in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571,
          ovvero   per   il  caso  in  cui  si  verifichi  una  delle
          circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per
          il  caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia
          luogo per qualsiasi altra ragione.
              Se  vi  sono  opposizioni  il  tribunale  le decide con
          sentenza  e  quindi  il  giudice dell'esecuzione dispone la
          vendita con ordinanza.
              Con  la  medesima ordinanza il giudice fissa il termine
          entro  il  quale  essa  deve  essere notificata, a cura del
          creditore   che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un  altro
          autorizzato,  ai creditori di cui all'art. 498 che non sono
          comparsi";
                27)  gli  articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai
          seguenti:
              "Art.  571  (Offerte  d'acquisto).  - Ognuno, tranne il
          debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile
          pignorato  personalmente  o  a  mezzo di procuratore legale
          anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve
          presentare   nella   cancelleria  dichiarazione  contenente
          l'indicazione  del prezzo, del tempo e modo del pagamento e
          ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se
          un  termine  piu'  lungo  non  e'  fissato  dall'offerente,
          l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.
              L'offerta  non e' efficace se perviene oltre il termine
          stabilito  ai  sensi  dell'art.  569,  terzo  comma,  se e'
          inferiore  al prezzo determinato a norma dell'art. 568 o se
          l'offerente non presta cauzione, con le modalita' stabilite
          nell'ordinanza  di  vendita,  in  misura  non  inferiore al
          decimo del prezzo da lui proposto.
              L'offerta   deve  essere  depositata  in  busta  chiusa
          all'esterno   della   quale   sono  annotati,  a  cura  del
          cancelliere  ricevente, il nome, previa identificazione, di
          chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
          dell'esecuzione  o  del  professionista  delegato  ai sensi
          dell'art.  591-bis  e  la  data  dell'udienza  fissata  per
          l'esame  delle  offerte. Se e' stabilito che la cauzione e'
          da  versare  mediante  assegno  circolare,  lo  stesso deve
          essere   inserito   nella   busta.  Le  buste  sono  aperte
          all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza
          degli offerenti.
          "Art.  572  (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il
          giudice  dell'esecuzione  sente  le  parti  e  i  creditori
          iscritti non intervenuti.
              Se  l'offerta  e'  superiore  al  valore  dell'immobile
          determinato  a norma dell'art. 568, aumentato di un quinto,
          la stessa e' senz'altro accolta.
              Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non
          puo'  far  luogo  alla  vendita  se  vi  e' il dissenso del
          creditore  procedente,  ovvero se il giudice ritiene che vi
          e'  seria  possibilita'  di migliore vendita con il sistema
          dell'incanto.  In  tali  casi lo stesso ha senz'altro luogo
          alle  condizioni  e  con  i termini fissati con l'ordinanza
          pronunciata ai sensi dell'art. 569.
              Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli
          articoli 573, 574 e 577.
              "Art.  573  (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu'
          offerte,  il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a
          una gara sull'offerta piu' alta.
              Se  la  gara  non  puo'  avere  luogo  per  mancanza di
          adesioni  degli  offerenti,  il  giudice  puo'  disporre la
          vendita  a  favore  del  maggiore offerente oppure ordinare
          l'incanto.";
                28) l'art. 575 e' abrogato;
                29)  all'art.  576,  primo  comma,  il  numero  5) e'
          sostituito dal seguente:
                "5)   l'ammontare   della   cauzione  in  misura  non
          superiore  al  decimo  del  prezzo base d'asta e il termine
          entro  il  quale  tale ammontare deve essere prestato dagli
          offerenti";
                30) l'art. 580 e' sostituito dal seguente:
              "Art.  580  (Prestazione della cauzione). - Per offrire
          all'incanto  e'  necessario  avere  prestato  la cauzione a
          norma dell'ordinanza di cui all'art. 576.
              Se  l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione
          e' immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto,
          salvo  che  lo  stesso  non  abbia omesso di partecipare al
          medesimo,  personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
          senza  documentato  e  giustificato motivo. In tale caso la
          cauzione  e'  restituita  solo nella misura dei nove decimi
          dell'intero  e  la  restante parte e' trattenuta come somma
          rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione";
                31)  gli  articoli 584  e  585  sono  sostituiti  dai
          seguenti:
              "Art.   584   (Offerte   dopo  l'incanto).  -  Avvenuto
          l'incanto,  possono ancora essere fatte offerte di acquisto
          entro  il  termine  perentorio di dieci giorni, ma esse non
          sono  efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto
          quello raggiunto nell'incanto.
              Le  offerte  di  cui  al  primo comma si fanno mediante
          deposito  in  cancelleria  nelle forme di cui all'art. 571,
          prestando  cauzione  per  una  somma  pari  al doppio della
          cauzione versata ai sensi dell'art. 580.
              Il  giudice,  verificata  la regolarita' delle offerte,
          indice  la  gara,  della  quale il cancelliere da' pubblico
          avviso    a    norma    dell'art.   570   e   comunicazione
          all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il
          quale  possono  essere  fatte ulteriori offerte a norma del
          secondo comma.
              Alla  gara  possono partecipare, oltre gli offerenti in
          aumento  di  cui  ai  commi  precedenti e l'aggiudicatario,
          anche  gli  offerenti  al  precedente incanto che, entro il
          termine  fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione
          nella misura di cui al secondo comma.
              Nel  caso  di diserzione della gara indetta a norma del
          terzo  comma,  l'aggiudicazione  diventa  definitiva, ed il
          giudice  pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo
          comma   la  perdita  della  cauzione,  il  cui  importo  e'
          trattenuto   come   rinveniente   a   tutti   gli   effetti
          dall'esecuzione.
              Art.  585  (Versamento  del prezzo). - L'aggiudicatario
          deve  versare  il  prezzo  nel  termine  e nel modo fissati
          dall'ordinanza  che  dispone  la  vendita a norma dell'art.
          576,  e  consegnare al cancelliere il documento comprovante
          l'avvenuto versamento.
              Se  l'immobile  e'  stato  aggiudicato  a  un creditore
          ipotecario  o  l'aggiudicatario  e'  stato  autorizzato  ad
          assumersi  un  debito  garantito  da  ipoteca,  il  giudice
          dell'esecuzione   puo'   limitare,   con  suo  decreto,  il
          versamento  alla parte del prezzo occorrente per le spese e
          per  la  soddisfazione  degli  altri creditori che potranno
          risultare capienti.
              Se  il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a
          seguito  di  contratto  di  finanziamento  che  preveda  il
          versamento  diretto  delle  somme  erogate  in favore della
          procedura  e  la  garanzia  ipotecaria  di  primo grado sul
          medesimo  immobile  oggetto  di  vendita,  nel  decreto  di
          trasferimento   deve   essere  indicato  tale  atto  ed  il
          conservatore  dei registri immobiliari non puo' eseguire la
          trascrizione  del  decreto se non unitamente all'iscrizione
          dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata";
                32)  all'art.  586,  al  primo  comma,  e'  aggiunto,
          infine,  il  seguente  periodo:  "Il giudice con il decreto
          ordina   anche  la  cancellazione  delle  trascrizioni  dei
          pignoramenti  e delle iscrizioni ipotecarie successive alla
          trascrizione del pignoramento";
                33)  gli  articoli 588,  589,  590,  591,  591-bis  e
          591-ter sono sostituiti dai seguenti:
              "Art.  588  (Termine  per l'istanza di assegnazione). -
          Ogni  creditore,  nel  termine  di dieci giorni prima della
          data  dell'incanto, puo' presentare istanza di assegnazione
          a  norma  dell'art.  589  per  il  caso  in  cui la vendita
          all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
              Art.  589  (Istanza  di  assegnazione).  - L'istanza di
          assegnazione  deve  contenere l'offerta di pagamento di una
          somma  non  inferiore a quella prevista nell'art. 506 ed al
          prezzo determinato a norma dell'art. 568.
              Fermo   quanto   previsto  al  primo  comma,  se  nella
          procedura  non  risulta  che vi sia alcuno dei creditori di
          cui  all'art. 498 e se non sono intervenuti altri creditori
          oltre  al  procedente,  questi  puo'  presentare offerta di
          pagamento  di  una  somma  pari  alla differenza fra il suo
          credito  in linea capitale e il prezzo che intende offrire,
          oltre le spese.
              "Art.  590  (Provvedimento  di  assegnazione).  - Se la
          vendita  all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e
          vi  sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di
          esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve
          versare l'eventuale conguaglio.
              Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto
          di trasferimento a norma dell'art. 586".
              Art.  591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria
          o   di  nuovo  incanto).  -  Se  non  vi  sono  domande  di
          assegnazione  o  se  non  crede  di accoglierle, il giudice
          dell'esecuzione  dispone  l'amministrazione  giudiziaria  a
          norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova
          ordinanza ai sensi dell'art. 576 perche' si proceda a nuovo
          incanto.
              In  quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse
          condizioni  di  vendita  e  diverse  forme  di pubblicita',
          fissando  un  prezzo  base  inferiore di un quarto a quello
          precedente.  Il  giudice, se stabilisce nuove condizioni di
          vendita  o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo
          termine  non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a
          novanta,  entro  il  quale  possono essere proposte offerte
          d'acquisto ai sensi dell'art. 571.
              Si  applica  il terzo comma, secondo periodo, dell'art.
          569.
              Commi 3-bis e 3-ter (Omissis).
              3-quater.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3, lettere
          b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis
          e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto nella Gazzetta Ufficiale.
              Commi da 4 a 4-terdecies (Omissis)".
              -  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   n.  84/253/CEE,  relativa
          all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
          legge dei documenti contabili.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2409-bis del codice
          civile:
              "Art.  2409-bis  (Controllo  contabile). - Il controllo
          contabile  sulla  societa'  e'  esercitato  da  un revisore
          contabile  o  da  una  societa'  di  revisione iscritti nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia.
              Nelle   societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
          capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
          una   societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro  dei
          revisori   contabili,   la   quale,  limitatamente  a  tali
          incarichi,  e'  soggetta  alla disciplina dell'attivita' di
          revisione  prevista  per  le societa' con azioni quotate in
          mercati  regolamentati  ed alla vigilanza della Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
              Lo  statuto  delle  societa'  che  non fanno ricorso al
          mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
          redazione  del  bilancio  consolidato puo' prevedere che il
          controllo  contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
          In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
          contabili   iscritti   nel  registro  istituito  presso  il
          Ministero della giustizia.".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  "testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa. (Testo A).".

          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 199 e 200 del
          codice di procedura penale:
              "Art.   199   (Facolta'   di  astensione  dei  prossimi
          congiunti).  -  1.  I  prossimi congiunti dell'imputato non
          sono  obbligati  a  deporre. Devono tuttavia deporre quando
          hanno  presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o
          un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
              2.  Il  giudice,  a pena di nullita', avvisa le persone
          predette  della  facolta'  di  astenersi  chiedendo loro se
          intendono avvalersene.
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a
          chi  e'  legato  all'imputato  da  vincolo  di adozione. Si
          applicano  inoltre,  limitatamente  ai fatti verificatisi o
          appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
                a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come
          tale conviva o abbia convissuto con esso;
                b) al coniuge separato dell'imputato;
                c) alla  persona  nei  cui  confronti sia intervenuta
          sentenza  di  annullamento, scioglimento o cessazione degli
          effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.".
              "Art.  200  (Segreto  professionale).  - 1. Non possono
          essere  obbligati  a deporre su quanto hanno conosciuto per
          ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
          i  casi  in  cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
          giudiziaria:
                a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
                b) gli    avvocati,    gli    investigatori   privati
          autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
                c) i   medici   e   i  chirurghi,  i  farmacisti,  le
          ostetriche   e   ogni   altro   esercente  una  professione
          sanitaria;
                d) gli  esercenti altri uffici o professioni ai quali
          la  legge  riconosce  la  facolta' di astenersi dal deporre
          determinata dal segreto professionale.
              2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia  infondata,  provvede  agli  accertamenti necessari. Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
              3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applicano  ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
          professionale,  relativamente  ai  nomi delle persone dalle
          quali   i   medesimi   hanno  avuto  notizie  di  carattere
          fiduciario  nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
          se  le  notizie sono indispensabili ai fini della prova del
          reato  per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
          accertata  solo  attraverso  l'identificazione  della fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  249 del codice di
          procedura civile:
              "Art.  249  (Facolta'  d'astensione).  -  Si  applicano
          all'audizione   dei   testimoni   le   disposizioni   degli
          articoli 351  e 352 del Codice di procedura penale relative
          alla facolta' d'astensione dei testimoni.".

          Note all'art. 36:
              -  Si  riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  (Misure  urgenti  per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
              "Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
          semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
          snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
          - 1 - 94 (Omissis).
              95.  L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi'.
              Commi da 96 a 138 (Omissis).".

          Note all'art. 40:
              -  Per  il testo del comma 95 dell'art. 17 della citata
          legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all'art. 36.

          Note all'art. 41:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4 del decreto del
          Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          22 ottobre  2004,  n. 270 (Modifiche al regolamento recante
          norme   concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,
          approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica):
              "Art.  4  (Classi  di corsi di studio). - 1. I corsi di
          studio  dello  stesso  livello,  comunque  denominati dagli
          atenei,  aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti
          e  le conseguenti attivita' formative indispensabili di cui
          all'art.  10,  comma  1,  sono  raggruppati  in  classi  di
          appartenenza, nel seguito denominate classi.
              2.  Le  classi  sono  individuate da uno o piu' decreti
          ministeriali.  Modifiche  o  istituzioni  di singole classi
          possono   essere   adottate,   anche   su   proposta  delle
          universita',  con  decreto  del  Ministro,  sentito il CUN,
          unitamente   alle   connesse  disposizioni  in  materia  di
          obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attivita'
          formative.
              3.  I  titoli conseguiti al termine dei corsi di studio
          dello  stesso  livello,  appartenenti  alla  stessa classe,
          hanno   identico   valore  legale,  e  sono  corredati  dal
          supplemento al diploma di cui all'art. 11, comma 8.
              4.  In  deroga alla disposizione di cui al comma 3, con
          decreto  del  Ministro,  sentito il CUN, di concerto con il
          Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate
          ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali
          del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici
          dello stesso livello afferenti a piu' classi.".

          Note all'art. 44:
              - Si riporta il testo dell'art. 2041 del codice civile:
              "Art.  2041  (Azione generale di arricchimento). - Chi,
          senza  una  giusta  causa,  si  e'  arricchito  a  danno di
          un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento a
          indennizzare  quest'ultima  della  correlativa  diminuzione
          patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una
          cosa  determinata,  colui  che  l'ha  ricevuta  e' tenuto a
          restituirla   in   natura,   se  sussiste  al  tempo  della
          domanda.".

          Note all'art. 47:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 4 del citato decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:
              "Art.  4  (Esame  per  l'iscrizione nel registro). - 1.
          L'esame  previsto  dall'art.  3 consiste in prove scritte e
          orali  dirette  all'accertamento  delle conoscenze teoriche
          del   candidato   e   della  sua  capacita'  di  applicarle
          praticamente, nelle materie che seguono:
                a) contabilita' generale;
                b) contabilita' analitica e di gestione;
                c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
                d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
                e) diritto civile e commerciale;
                f) diritto fallimentare;
                g) diritto tributario;
                h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
                i) sistemi di informazione e informatica;
                l) economia   politica   e   aziendale   e   principi
          fondamentali di gestione finanziaria;
                m) matematica e statistica.
              2.  Per  le  materie elencate nelle lettere da e) a m),
          l'accertamento  delle conoscenze teoriche e della capacita'
          di  applicarle praticamente e' limitato a quanto necessario
          per controllo della contabilita' e dei bilanci.".

          Note all'art. 49:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura
          penale):
              "Art.  1.  -  1.  E'  approvato il testo delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale, allegato al presente decreto.
              2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto entrano in
          vigore  contestualmente  al  codice  di  procedura  penale,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 settembre 1988, n. 447.".

          Note all'art. 51:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del codice di
          procedura civile:
              "Art.  51  (Astensione  del  giudice).  - Il giudice ha
          l'obbligo di astenersi:
                1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
          identica questione di diritto;
                2)  se  egli  stesso  o  la moglie e' parente fino al
          quarto  grado  o  legato  da  vincoli di affiliazione, o e'
          convivente  o  commensale  abituale di una delle parti o di
          alcuno dei difensori;
                3)  se  egli  stesso  o la moglie ha causa pendente o
          grave  inimicizia  o  rapporti  di credito o debito con una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori;
                4)  se  ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
          causa,  o  ha  deposto in essa come testimone, oppure ne ha
          conosciuto  come  magistrato  in altro grado del processo o
          come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
          tecnico;
                5)   se   e'   tutore,  curatore,  amministratore  di
          sostegno,  procuratore,  agente  o  datore di lavoro di una
          delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
          ente,  di  un'associazione  anche  non  riconosciuta, di un
          comitato,  di  una societa' o stabilimento che ha interesse
          nella causa.
              In  ogni  altro  caso  in cui esistono gravi ragioni di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio    l'autorizzazione   ad   astenersi;   quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".

          Note all'art. 58:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  27 ottobre  1953,  n.  1067
          (Ordinamento  della  professione di dottore commercialista)
          abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.   6   (Circoscrizione   territoriale  dell'Ordine
          professionale).  -  In  ogni circondario nel cui territorio
          esercitano   la   professione   almeno   quindici   dottori
          commercialisti   e'   costituito,   con   sede  nel  Comune
          capoluogo, un Ordine professionale retto da un Consiglio.
              Se  il numero dei dottori commercialisti e' inferiore a
          quindici,  essi sono iscritti nell'albo di un Ordine vicino
          determinato dal Consiglio nazionale.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  27 ottobre  1953,  n.  1068
          (Ordinamento  della  professione  di  ragioniere  e  perito
          commerciale)   abrogato   dal   decreto   legislativo   qui
          pubblicato:
              "Art.   6  (Circoscrizione  territoriale).  -  In  ogni
          circondario  nel  cui  territorio esercitano la professione
          almeno   quindici   ragionieri   e  periti  commerciali  e'
          costituito,  con  sede  nel  Comune  capoluogo, un Collegio
          professionale retto da un Consiglio.
              Se  il  numero  dei  ragionieri e periti commerciali e'
          inferiore  a  quindici  essi  sono iscritti nell'albo di un
          Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.".

          Note all'art. 59:
              -   Per  i  decreti  del  Presidente  della  Repubblica
          27 ottobre  1953,  n.  1067 e 27 ottobre 1953, n. 1068 vedi
          note all'art. 58.

          Note all'art. 62:
              -  La  legge  12 febbraio 1992, n. 183, reca: "Modifica
          dei  requisiti  per l'iscrizione all'albo ed elevazione del
          periodo  di pratica professionale per i ragionieri e periti
          commerciali.".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622,
          reca:  "Regolamento  per gli esami di Stato di abilitazione
          all'esercizio  della  professione  di  ragioniere  e perito
          commerciale.".

          Note all'art. 63:
              -   Per   il  testo  dell'art.  3  della  citata  legge
          24 febbraio 2005 n. 34, vedi note alle premesse.

          Note all'art. 67:
              -   Per   il  testo  dell'art.  3  della  citata  legge
          24 febbraio 2005, n. 34, vedi note alle premesse.

          Note all'art. 71:
              -  Per  il testo del comma 95 dell'art. 17 della citata
          legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all'art. 36.
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654,
          reca:  "Regolamento  recante  norme  sull'esame di Stato di
          abilitazione  all'esercizio  della  professione  di dottore
          commercialista.".
              -  Per il decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 622,
          vedi note all'art. 62.